Domande
e risposte
4.1 Riscaldamento
- In Lombardia si può tenere acceso il riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo per non più di 14 ore al giorno.
- È possibile accendere il riscaldamento dalle 5 alle 23.
- La temperatura non deve superare i 20° C. (18° C. nel caso di edifici adibiti ad attività industriali)
- Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione estiva la temperatura non deve essere inferiore a 26° C.
- Gli impianti termici centralizzati corredati di termovalvole non sono soggetti alla limitazione oraria giornaliera di attivazione.
- Dal 15 ottobre al 15 aprile è vietato utilizzare apparecchi obsoleti come camini e stufe con rendimento inferiore al 63% alimentati da biomassa legnosa (legna, pellet, ecc.) nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.
- In Lombardia è sempre vietato utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile inferiore a 10 MW.
- È vietata la combustione delle biomasse all’aperto in ambito agricolo e di cantiere.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, è sempre vietato climatizzare cantine, ripostigli, box, scale e depositi nelle abitazioni.
Marchi trattati
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