Domande
e risposte
1.1 Obblighi
La revisione della caldaia è OBBLIGATORIA per Legge.
Inoltre:
- Garantisce la sicurezza dell’intera abitazione
- Limita il consumo energetico
- Riduce i costi
- Riduce le emissioni dannose
Le operazioni di revisione e di verifica di rendimento energetico degli impianti termici possono essere svolte solo da imprese abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n°37.
Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati a effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R. 43/2012.
L’azienda che effettua manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.
Gli scaldabagni unifamiliari non sono ritenuti impianti termici, tuttavia chi fa uso di questi dispositivi può effettuare, senza obbligo alcuno, interventi di manutenzione periodica ai fini di una migliore funzionalità.
È obbligatorio rispettare le indicazioni relative alle cadenze di revisione fornite dalla casa produttrice dello scaldabagno per quanto concerne la sicurezza degli impianti.
Dipende dalla somma delle potenze di tutti gli apparecchi fissi a servizio di un singolo edificio. Se la somma supera i 5kW (solitamente la sola stufa ha una potenza superiore) deve essere effettuata la manutenzione e compilato il relativo rapporto di controllo.
Lo stesso obbligo ricade anche su camini chiusi, termo camini e caldaie a biomassa.
Sono esclusi cucine economiche, termo cucine e caminetti aperti.
La Delibera di Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118 prevede che gli apparecchi che bruciano legna, cippato, pellet, bricchette ecc., con potenza maggiore di 5 kW rientrano a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione della normativa regionale relativa agli impianti termici.
Questi ultimi devono essere muniti di un “Libretto di impianto” che ne identifichi specifiche tecniche (potenza e rendimento) e combustibile utilizzato e che riporti anche indicazioni circa:
- Corrette modalità di gestione del generatore
- Regime di funzionamento ottimale
- Sistemi di regolazione presenti, nonché i limiti (minimo e massimo) del tiraggio del sistema di evacuazione dei fumi da collegare all’apparecchio
Il responsabile dell’impianto che non effettua revisione periodica obbligatoria è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500€ e 3.000€.
Gli impianti inattivi o mai attivati, ovvero quelli privi dell’approvvigionamento del combustibile o quelli privi di parti essenziali per il funzionamento dell’impianto stesso, sono esentati dalla revisione periodica obbligatoria.
È necessario indicare sul libretto che l’impianto è stato disattivato.
Marchi trattati
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